FAQ SAMR

RICHIESTA E RILASCIO VISTI:

Chi può richiederlo?

Se provieni da uno dei Paesi che non applicano integralmente l’Acquis di Schengen per fare legalmente ingresso in Italia hai l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti.

Quanto costa?

Il rilascio del visto di ingresso è soggetto al pagamento delle spese amministrative per il trattamento della domanda. Il visto nazionale per soggiorni di lunga durata, ovvero superiori a 90 giorni, ha un costo pari a euro 116,00. Tali diritti sono riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda di visto. I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio e per familiari di cittadini UE sono gratuiti.

Con quali tempistiche avviene il rilascio del visto d'ingresso?

Per quanto riguarda il rilascio del Visto Nazionale, la legge stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese di appartenenza, valutata la ricevibilità della domanda e fatti gli accertamenti richiesti in relazione alla tipologia di visto richiesto, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 gg. per lavoro autonomo). Anche in questo caso, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.

Quali sono le cause del diniego?

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla legge, l’autorità diplomatica o consolare comunica, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l’indicazione delle motivazioni per le quali può essere ritirato il visto. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne penali per reati particolari (ad es. reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia) o quando chi lo richiede sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi. Se la persona a cui è rivolto il diniego non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato. Il provvedimento di diniego è motivato e deve essere consegnato a mani proprie dell’interessato.

Come può essere prorogato?

Se si possiede un visto per breve soggiorno (VSU) non si ha alcuna possibilità di prorogare il soggiorno per un periodo di tempo superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di assoluta e provata impossibilità di uscita (es. modifica dell’orario di un volo aereo per cattive condizioni meteorologiche o sciopero, ricovero ospedaliero o malattia grave ed improvvisa che comporti incapacità di viaggiare ecc.). In questi casi sarà la Questura competente per territorio a valutare la situazione e decidere sulla eventuale proroga del visto di ingresso. Il visto nazionale (VN), invece, esaurisce la sua funzione una volta attraversata la frontiera. In questo caso non si può parlare di proroga perché il soggiorno legale sul territorio italiano sarà dimostrato dal possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere rilasciato per il motivo e la durata indicati nel visto.

STATUS DI RIFUGIATO

Chi può richiederlo?

Una persona che ha paura di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine e ottiene la protezione internazionale. La richiesta di protezione internazionale può essere fatta da chiunque abbia subito o abbia il timore di subire violenze, persecuzioni, minacce e, in generale, violazioni dei propri diritti fondamentali nel proprio Paese di origine per motivi di appartenenza etnica, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale (in base, ad esempio a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione), opinione politica, se il tuo Paese è coinvolto in un conflitto armato internazionale o in un conflitto armato interno e/o se in caso di rientro nel tuo Paese rischi di essere condannato/a, ucciso/a o torturato/a o di subire un trattamento inumano o degradante cioè sono violate la tua libertà e la tua dignità.

Quanto costa?

La domanda presentata per richiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria non prevede costi.

Cosa comporta lo status di rifugiato?

Con lo status di rifugiato si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana. Si applicano tutte le norme civili, penali e amministrative vigenti in Italia. Chi ottiene questo status potrà recarsi all’estero, ma dovrà dotarsi di un documento di viaggio, rilasciato dalla Questura, che gli consente di uscire e di fare poi rientro in Italia. Tutti i diritti e i doveri sopraccitati si applicano anche ai figli di rifugiati purché nati in Italia.

Qual è il trattamento riservato ai familiari del rifugiato?

La legge tutela l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. I familiari che hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status, mentre ai familiari che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Chi può richiederlo?

Possono richiederlo tutti i cittadini extracomunitari in possesso di:
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
• permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari.

Cosa serve sapere sul nulla-osta per il ricongiungimento familiare?

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. Dal 10 aprile 2008 la domanda può essere presentata esclusivamente online con la seguente procedura:
• collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all’interno della sezione “Ricongiungimenti familiari”, inserendo i propri dati;
• ricezione di una e-mail di conferma della registrazione all’indirizzo di posta elettronica indicato;
• entrare nella sezione dedicata al ricongiungimento inserendo e-mail utente e password;
• scaricare il programma “Sportello Unico Immigrazione”;
• scegliere, da un apposito elenco, il modulo che si vuole presentare (modulo S per il ricongiungimento e modulo T per l’ingresso dei familiari al seguito) e importarlo sul proprio computer per poterlo compilare, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connessi ad internet;
• terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda potrà essere inviata.

Sul sito del Ministero dell’Interno sono disponibili anche i seguenti moduli, da allegare rispettivamente ai moduli S e T:
• mod. S1 e T1, (dichiarazione di ospitalità), nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell’immobile;
• mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato. Con questo modulo il datore di lavoro dichiara che il rapporto di lavoro è ancora in atto.

Questi moduli possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere consegnati allo Sportello Unico solo nei casi richiesti.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Chi può richiederlo?

Tutti coloro che appartengono a un Paese extraeuropeo, ma intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi.

Quando devi rinnovare il permesso di soggiorno?

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza deve chiedere il rinnovo al Questore della provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che sì è interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa da gravi e comprovati motivi.

Per quali motivi può avvenire il mancato rilascio o il mancato rinnovo?

In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di requisiti; mancata richiesta; richiesta illegittima, richiesta fuori dai termini, ecc.), la legge prevede che sia disposto il procedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano, provvedimento che è immediatamente esecutivo. Una maggiore tutela è prevista per coloro che hanno richiesto il ricongiungimento familiare o che sono in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: in queste situazioni la legge prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo bisogna tenere conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno nel territorio italiano e delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari. Colui a cui è stato disposto il procedimento di espulsione, può proporre ricorso verificando se sussistono le condizioni per usufruire di gratuita assistenza legale. Il ricorso non determina però la sospensione del procedimento di espulsione, salvo si sia autorizzati dal tribunale a rimanere sul territorio dello stato su apposita richiesta. Il procedimento di espulsione opera come conseguenza immediata e diretta della legge, nel caso in cui il rinnovo del permesso di soggiorno non sia stato richiesto, dopo 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, salvo provare l’impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

CITTADINANZA

Chi può richiederla?

Se hai sposato un/a cittadino/a italiano/a e convivi e risiedi in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se sei residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi. In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo. Il vincolo matrimoniale deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda.

Quanto costa?

Le domande per l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Se la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata da persona maggiorenne, il costo è di euro 300.

Come si perde?

La perdita della cittadinanza italiana consegue al verificarsi di determinate situazioni illustrate nella Legge n. 91/1992 e a comportamenti da parte dei soggetti interessati che in modo esplicito, attraverso una dichiarazione, o indirettamente, testimoniano la volontà di cessare i rapporti di cittadinanza con lo Stato italiano. Essa è prevista:
• per l’adottato che ha acquistato la cittadinanza italiana, nei cui confronti interviene successivamente la revoca dell’adozione;
• per il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera;
• per il cittadino figlio di chi ha acquistato o riacquistato la cittadinanza durante la sua minore età;
• per il cittadino che ha accettato un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale a cui non partecipa l’Italia o per uno Stato in guerra con l’Italia.

Come si riacquista?

Può riacquistare la cittadinanza italiana chi presta il servizio militare per l’Italia, chi assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, chi stabilisce o ha stabilito entro un anno dalla dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza la sua residenza in Italia, chi risiede per un anno consecutivo in Italia, chi abbia perduto la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, ma dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui sopra.

ASSISTENZA SANITARIA

Chi può richiederla?

Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) tutti i cittadini stranieri extracomunitari:
• titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
• regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;
• familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri.

Quanto costa iscriversi volontariamente?

Per iscriversi volontariamente al S.S.N. occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia o all’estero. L’importo del contributo varia a seconda del reddito, ma in ogni caso non può essere inferiore a euro 387, 34.
Si possono iscrivere al S.S.N. anche gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno con validità inferiore a tre mesi solo nei seguenti casi:
• motivi di studio;
• persone collocate alla pari.

In questi due casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario ed è il seguente:

• euro 149,77 per motivi di studio (il contributo forfettario è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani);
• euro 219,49 per le persone collocate alla pari.

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Chi può richiederla?

Ne hanno diritto tutti coloro che vengono da Paesi stranieri, che hanno bisogno d’aiuto o si trovano, momentaneamente, in una situazione di disagio per cause di diverso genere. Si ha diritto all’assistenza da parte del mediatore in diversi contesti, ambiti e situazioni lavorative.

TUTORE VOLONTARIO

Se il minore provoca dei danni a cose o persone, il tutore deve risarcire il danno?

Non sempre, il tutore è considerato responsabile dei danni cagionati dal minore solo quando abita insieme a lui.

Se il minore commette un reato il tutore ha delle responsabilità?

No, la responsabilità penale è personale e solo chi commette il reato è imputabile (Art. 27 della Costituzione).

Il tutore è anche affidatario del minore?

Non necessariamente, per diventare affidatario del minore è necessario rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza. Il tutore e gli affidatari di solito cooperano per il bene del minore ma sempre nel rispetto delle loro competenze.

Sono previste forme di rimborso per i tutori?

No, non è un’attività a titolo gratuito per cui non sono garantiti né rimborsi, né permessi di lavoro per occuparsi del minore.