CENTRO -ITALO-ARABO E DEL MEDITERRANEO - SARDEGNA STATUTO

Articolo 1 Denominazione È costituita l’Associazione: “Assadakah Sardegna – Centro Italo Arabo e del Mediterraneo” L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 Sede La sede legale dell’Associazione è in Cagliari, viale Bonaria, 98. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà stabilire altre sedi anche all’estero secondo le necessità della sua attività; il Consiglio Direttivo emetterà il regolamento per l’esercizio del voto nelle varie sedi.

Articolo 3 Oggetto e scopi sociali L’Associazione si propone di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale, sociale, economico e politico al fine di accrescere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento delle idee dei suoi soci. Il Centro persegue lo sviluppo ed il coordinamento di ogni attività di promozione delle attività culturali, sociali, economiche e politiche fra i Paesi mediterranei ed arabi. A tal fine il Centro svilupperà ogni azione volta alla reciproca conoscenza, amicizia e collaborazione avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale (Organizzazioni non Governative, Istituzioni e Fondazioni) promuovendo convegni, studi, ricerche, occasioni d’incontro, di relazioni, d’interscambi che rafforzino un clima di reciproco rispetto e di pace su cui costruire un nuovo rinascimento economico e culturale del Mediterraneo. L’Associazione, che potrà svolgere ogni attività necessaria o utile ai dichiarati fini, intende avvantaggiarsi, in modo particolare, delle nuove tecnologie di comunicazione promuovendo migliori contatti tra i cittadini ed un più ampio sviluppo dell’informazione.

Articolo 4 Soci Possono fare parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividono i principi ispiratori e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande di ammissione di nuovi soci a maggioranza assoluta dei suoi membri; esso delibererà anche sulla perdita della qualità di socio per dimissioni, incompatibilità o altro. L’elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro sempre disponibile per consultazione da parte dei soci e delle Autorità nell’espletamento del loro mandato. Il Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri, può nominare dei soci onorari tra enti e personalità eminenti italiane, del mondo arabo e degli altri Paesi del Mediterraneo e tra coloro che abbiano dato un sostanziale contributo alla vita dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, conservano la qualifica fino a revoca, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 5 Durata L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 6 Patrimonio e risorse Le risorse dell’Associazione sono costituite dai contributi dei suoi aderenti e da donazioni, liberalità e contributi di terzi.

Articolo 7 Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: A) l’Assemblea dei Soci B) il Consiglio Direttivo C) il Presidente D) il Segretario Generale E) il Comitato d’Onore

Articolo 8 Assemblea dei soci L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberante dell’Associazione. Essa viene convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Segretario Generale, con comunicazione scritta, anche telegrafica, via mail e via fax, da rimettersi al domicilio di ciascun socio, come risulta dal libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni. L’Assemblea si riunisce in unica convocazione e delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti salvo che l’Assemblea Straordinaria debba deliberare sullo scioglimento dell’Associazione o su modifiche dello statuto, nel qual caso essa sarà validamente costituita solo nel caso in cui sia presente almeno il 30% degli aventi diritto al voto. L’Assemblea dei Soci, si riunisce almeno una volta l’anno per approvare i bilanci consuntivi e di previsione, le relazioni sulle attività da effettuare nell’anno sociale e discutere i problemi connessi al perseguimento dello scopo associativo. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, anche per delega, con il massimo di tre deleghe a persona. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice presidente, se nominato, o dal Segretario Generale. Le attribuzioni specifiche dell’Assemblea dei Soci sono: A) la nomina del Presidente dell’Associazione e, se opportuno, del Vice Presidente; B) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; C) l’approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo; D) le disposizioni straordinarie riguardanti il patrimonio dell’Associazione; E) l’approvazione del regolamento; lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 9 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, è nominato dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni, con possibilità di rielezione. E’obbligatorio che il Consiglio direttivo sia composto, per almeno il 50% dei suoi membri, dai soci fondatori, per tutta la durata dell’Associazione. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo esprime nel suo seno il Segretario Generale ed il Consigliere tesoriere determinando la delega di quest’ultimo. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal vicepresidente o dal Segretario e sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di un membro del Consiglio o in caso di sua protratta assenza non giustificata, esso potrà essere sostituito per cooptazione. Le attribuzioni specifiche del Consiglio Direttivo sono: A) la redazione dei bilanci annuali consuntivi e di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta; B) eseguire le deliberazioni tutte dell’Assemblea dei Soci; C) stabilire gli indirizzi culturali e politici, ed elaborare il piano dell’attività da svolgere nell’anno sociale in relazione alle risorse disponibili; D) costituire gruppi di studio e di lavoro nominando i loro appartenenti; E) svolgere infine tutte le attività necessarie all’attuazione degli obiettivi dell’Associazione e sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione e di tutti i suoi organi.

Articolo 10 Il Presidente Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei Soci tra le personalità che meglio incarnano i fini dell’Associazione, della cooperazione tra i popoli del Mediterraneo e del mondo arabo e della pace mondiale. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione Quale Presidente dell’Assemblea controlla e garantisce il perfetto svolgimento della stessa; egli controlla la legittimità di quanto deliberato dall’Assemblea e la sua rispondenza ai fini sociali. Egli può anche controllare l’adempimento delle deliberazioni assembleari da parte degli altri organi sociali e potrà inviare suggerimenti o proposte a qualsiasi organo dell’Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 11 I Vice Presidenti L’Assemblea dei Soci potrà deliberare anche la nomina di un Vice Presidente, che opererà in caso di impedimento del Presidente o su sua delega.

Articolo 12 Il Segretario Generale Il Consiglio Direttivo esprime nel proprio seno il Segretario Generale dell’Associazione. Egli dirige lo svolgimento di tutta l’ordinaria amministrazione, ha l’incarico di curare la trasparente tenuta delle scritture contabili e gestisce ogni operazione inerente le risorse economiche. Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dando le opportune disposizioni. Il Segretario Generale dura in carica tre anni. In caso di suo impedimento, il Consiglio Direttivo potrà nominare altro Segretario Generale che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Articolo 13 Il Comitato d’Onore Il Comitato d’Onore è formato da eminenti personalità del mondo culturale, politico e scientifico, imprenditoriale sia italiano che dei Paesi arabi e del Mediterraneo che vengono invitati a farne parte dal Consiglio Direttivo e che accettano tale qualifica. Il Comitato d’Onore sovrintende al prestigio, alla corretta immagine ed al buon funzionamento del Centro. A tal fine ogni singolo appartenente al Comitato d’Onore può chiedere per iscritto chiarimenti al Consiglio Direttivo sulla sua attività ed il Consiglio Direttivo è tenuto a rispondere egualmente per iscritto entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti il Comitato d’Onore può chiedere per iscritto la convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Straordinaria dei Soci su argomenti di sua indicazione.

Articolo 14 Esercizio economico-finanziario Il bilancio economico dell’Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo predisporrà e renderà noto ai soci, mediante deposito nella sede sociale, il rendiconto dei proventi e delle spese per l’esercizio concluso, nonchè il preventivo dei proventi e delle spese per l’esercizio in corso, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione.

Articolo 15 Adesione ad altre Associazioni Per potenziare l’efficacia dell’attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione ad altre associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali, movimenti ed altri organismi che si ispirino nella loro azione a finalità statutarie simili a quelle dell’Associazione o con esse coerenti.

Articolo 16 Scioglimento L’Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata e costituita con il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8. Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà destinato alla creazione di borse di studio nel campo degli studi economici, politici e sociali presso Università statali o riconosciute dallo Stato.

Articolo 17 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.

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