La nuova legge per la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (L.47/2017) promuove la figura del tutore volontario del minore non accompagnato e già in diverse regioni, compresa la Sardegna, è possibile presentare domanda. Ci sono molti buoni motivi per scegliere responsabilmente di diventare tutore volontario di un minore migrante che ne ha bisogno.
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1. È un aiuto concreto molto importante per un minore solo.
Essere tutore di un minore straniero non accompagnato significa offrirgli una figura di riferimento e sostenerlo nel suo percorso in Italia: è un aiuto molto importante per un ragazzo o una ragazza che ha affrontato la migrazione senza i genitori o altre figure responsabili per la sua assistenza, un contributo concreto alla sua protezione nei momenti più complessi che dovrà affrontare.
I minori non accompagnati sono soprattutto adolescenti, provengono da paesi esterni all’Unione Europea e si trovano in Italia da soli, senza l’assistenza dei genitori o di altri adulti responsabili per loro. Tra le necessità essenziali di questi ragazzi c’è la tutela legale, cioè la presenza di una persona che abbia la responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere, di garantire l’ascolto del loro punto di vista e di rappresentarli esternamente per gli atti con valore legale che, in quanto minorenni, non possono compiere da soli. Venire incontro a questo bisogno significa garantire a un adolescente in difficoltà una figura di riferimento, farlo sentire meno solo nelle procedure che dovrà affrontare, proteggerlo e rafforzarlo nelle decisioni che dovrà prendere e nel percorso di integrazione che compirà in Italia.
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2. Le responsabilità sono chiare e previste per legge.
La legge sui minori non accompagnati promuove la tutela esercitata da privati cittadini. Le responsabilità sono quelle già chiaramente previste dalle norme di diritto civile per la figura del tutore, che riguardano principalmente i suoi compiti verso il minore. La tutela non implica la convivenza e il supporto economico al minore, regolate invece dall’affidamento. La nuova legge sui minori non accompagnati (L.47/2017) favorisce l’esercizio della tutela da parte di privati cittadini. A questo scopo prevede la creazione, presso i Tribunali per i Minorenni, di elenchi di persone disponibili ad assumere questo importante incarico. La procedura per la nomina e le responsabilità del tutore restano quelle definite dal Codice civile e dal Codice di procedura civile. Il tutore viene nominato dal Giudice tutelare ed esercita, a titolo volontario e gratuito, la responsabilità genitoriale. Ha quindi la responsabilità di curare gli interessi e di perseguire il benessere del minore, che rappresenta negli atti e nei procedimenti con valore legale. In concreto, il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi di integrazione, educazione e protezione del minore in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree, tenendo conto delle sue inclinazioni, promuovendone i diritti e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista. Vi sono atti per compiere i quali il tutore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale, altri di ordinaria amministrazione che può compiere in autonomia. La figura del tutore non coincide necessariamente con quella dell’affidatario, che ha la responsabilità diretta dell’accoglienza e del sostentamento del minore e viene nominato secondo un diverso procedimento. Di conseguenza, si può assumere la tutela di un minore senza che siano necessarie la coabitazione e il sostentamento economico, ad esempio di un minore ospitato in un centro di accoglienza. Al momento della nomina il tutore si impegna ad esercitare il proprio ruolo con “fedeltà e diligenza”, ha quindi l’obbligo di agire responsabilmente nei confronti del tutelato e può essere rimosso dall’incarico in caso di comportamenti gravemente scorretti verso il minore. Il tutore non è invece responsabile per eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi, salvo la responsabilità civile per i danni prodotti, ma soltanto quando convive con il minore (art. 2048 Cod. Civ).
- 3. Presentare la domanda è semplice
Le modalità di presentazione della domanda per diventare tutore volontario sono previste dagli avvisi pubblici emanati su base regionale e non prevedono formalità complesse. Presentare la domanda in questa fase è importante in vista della partenza dei primi corsi di formazione. Gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande vengono emanati su base regionale dai Garanti regionali per l’Infanzia e l’adolescenza.
Gli avvisi pubblici emanati in attuazione della L. 47/2017 risultano essere stati pubblicati in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Val D’Aosta, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. L’Autorità Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato l’avviso per le regioni Abruzzo, Molise, Toscana e Sardegna, sprovviste di un Garante regionale. Non si tratta di un elenco definitivo e potranno essere pubblicati nelle prossime settimane avvisi relativi ad altre regioni. Si segnala inoltre che in alcune regioni non comprese nell’elenco, tra cui, la Puglia il Veneto, sono stati avviati, a livello regionale o provinciale, già prima dell’entrata in vigore della Legge, dei percorsi per l’individuazione e la formazione dei tutori volontari. Per maggiori informazioni su eventuali nuovi bandi in uscita e sulla possibilità di essere iscritti negli elenchi già esistenti si consiglia di far riferimento ai contatti dei singoli Garanti regionali.
Gli avvisi non hanno data di scadenza ma, considerata la prossima partenza dei corsi di formazione, conviene consultare il bando della regione in cui si risiede e, se si decide di presentare domanda, può essere utile farlo in tempi rapidi.
I requisiti per poter diventare tutori sono:
- Cittadinanza Italiana o di altro paese dell’Unione Europea, oppure di paese esterno all’Unione Europea purché si sia in possesso di permesso di soggiorno e si abbia conoscenza della lingua e cultura italiana, che verrà verificata in sede di selezione.
- Residenza in Italia.
- Età non inferiore ai 25 anni.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Assenza di condanne penali, di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione.
- Assenza delle condizioni di “incapacità all’ufficio tutelare” previste dalla legge”(art. 350 Cod. Civ.).
- Ineccepibile condotta.
- Disponibilità di tempo ed energie per esercitare la funzione.
Nei singoli bandi, che si invita a consultare con attenzione, sono indicate chiaramente le modalità di presentazione delle domande, che non prevedono formalità complesse.
- 4. Si viene selezionati e formati dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza
Il percorso di selezione e di formazione è curato dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza, punta a garantire l’individuazione di persone idonee al ruolo e potrà dare ai futuri tutori i principali strumenti per comprendere ed esercitare al meglio il loro importante compito. Secondo la nuova legge per la protezione dei minori non accompagnati (L.47/2017) sono i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza – e l’Autorità Garante Nazionale per le regioni sprovviste di Garanti regionali – a curare la selezione degli aspiranti Tutori volontari, affinché gli elenchi siano formati da persone ritenute idonee ad assumere, a titolo gratuito e volontario, questo importante incarico. Dopo una preselezione sulla base di quanto risulta dalla domanda, come indicato dalle Linee guida dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza è prevista la frequenza di un’apposita formazione multidisciplinare in tre moduli (fenomenologico, giuridico e psico-socio sanitario), a seguito della quale chi ha seguito il corso potrà essere iscritto negli elenchi e così rendersi disponibile alla nomina formale da parte del Giudice tutelare.
- 5. È un gesto significativo di cittadinanza solidale
Essere tutori volontari di un minore non accompagnato significa anche contribuire, su base volontaria e gratuita, alla costruzione di una cultura di solidarietà e di protezione dei più vulnerabili.
Submitted by Redazione on Wed, 04/10/2017 - 09:31