
A chi è rivolto?
Se sei un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, ovvero hai un permesso di soggiorno CE o un altro permesso di durata non inferiore ad un anno, puoi richiedere il ricongiungimento familiare.
Permessi validi al fine dell’inoltro della domanda:
- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo di durata non inferiore ad un anno;
- Permesso per asilo politico;
- Permesso per protezione sussidiaria;
- Permesso per motivi di studio o per motivi religiosi;
- Permesso per motivi familiari;
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Permesso per attesa cittadinanza.
Di cosa si tratta?
Il ricongiungimento familiare ti permette di ritrovare l'unità familiare perduta a seguito del tuo spostamento verso un altro paese.
Ricorda: chiedere il ricongiungimento familiare è un tuo diritto e, nello specifico, il Diritto all'Unità familiare esiste per tutelarti e permetterti di fare domanda per il ricongiungimento.
Chi è il Familiare?
Per familiare si intende:
- Tuo marito o tua moglie (non legalmente separato, di età non inferiore ai 18 anni, e non sposato con un/un altro/a regolarmente soggiornante);
- Il tuo compagno (se per lo Stato in cui risiedi le unioni civili a livello legale sono parificate al matrimonio);
- Figli minorenni (se sei tu ad occupartene e se essi non sono sposati o economicamente indipendenti);
- Figli maggiorenni, qualora non possano mantenersi da soli o abbiano un’invalidità del 100%;
- Genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli per gravi e documentati motivi non possano mantenerli;
- Tuo padre, tua madre, il tuo tutore o gli ascendenti diretti di primo grado, qualora tu sia un minore non accompagnato.
E’ necessario certificare il rapporto di parentela.
Se la certificazione è stata presentata in patria, dal familiare col quale ci si vuole ricongiungere essa va tradotta, legalizzata e validata dall’ autorità consolare italiana del paese di provenienza o appartenenza dello straniero.
NB: Nel caso ci siano dei dubbi sull’autenticità del legame di parentela possono essere richiesti degli accertamenti (esame DNA a carico dell’interessato a meno che non si tratti di un titolare dello status di protezione sussidiaria).
- Certificato dello stato di parentela: in caso di ricongiungimento col coniuge al fine di dimostrare che non esiste un altro coniuge;
- Certificato di matrimonio del genitore: in caso di ricongiungimento con quest’ultimo per verificarne l’esistenza nel territorio nazionale e il fatto che non abbia un altro coniuge.
Come fare?
Per ottenere il ricongiungimento familiare devi rivolgerti a:
- Sportello Unico per l'immigrazione (della Prefettura del luogo in cui risiedi) verifica che tu abbia i requisiti per il nullaosta (reddito, alloggio, titolo di soggiorno);
- Rappresentanza consolare verifica che tu abbia i requisiti per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela e altri requisiti).
Per richiedere il nullaosta devi inoltrare la domanda per via telematica nel sito del Ministero dell'Interno ( https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp ).
E’ fondamentale che tu abbia il nullaosta, senza di esso non puoi ottenere il visto per il ricongiungimento familiare (http://www.interno.gov.it/it/notizie/stranieri-totalmente-digitale-procedura-ricongiungimento-familiare).
Se hai bisogno d’aiuto per la compilazione della domanda puoi rivolgerti all’ INAC, Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini (http://www.inac-cia.it/ ), che si occupa di dare assistenza anche per la compilazione di pratiche di rinnovo, rilascio, aggiornamento e conversione del permesso di soggiorno. La sede di Cagliari è in Via Libeccio 31, 09126 ed è possibile contattare tramite e-mail “ inacsardegna@cia.it” e ai numeri 070 373733- 070 372628.
Hai bisogno dei seguenti documenti:
- Copia del permesso di soggiorno (puoi presentare domanda anche se hai solo la ricevuta di rinnovo del tuo permesso);
- Marca da bollo di 16,00 €, il cui numero va inserito nel modulo informatico durante la compilazione della domanda. La copia originale della marca da bollo la devi portare allo Sportello Unico;
- Passaporto del richiedente;
- Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere.
Cosa devi sapere:
Dal 17 agosto 2017 la documentazione relativa al reddito e all’alloggio deve essere inviata per via telematica (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/manuale_utente_ver10-2.pdf ).
La documentazione attestante i requisiti dovrà essere presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione.
Nel link sottostante trovi alcune info utili:
(http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/elenco_documenti_per_il_ricongiungimento.pdf )
Il reddito deve derivare da fonti lecite, non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale maggiorato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Nel computo del reddito rientrano anche i familiari conviventi purché possano adeguatamente documentarlo.
Se si ricongiungono due o più figli, minori di 14 anni, il reddito minimo richiesto per il 2016 era di 11.650 €, per ogni altro ricongiunto (figli, coniugi o genitori) all’importo 11.650 € bisogna aggiungere 2.912,50 € per ogni persona in più.
Ricorda: i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria non devono dimostrare la sussistenza di questo requisito.
- Richiedente → 5.825 € annui;
- N°1 familiare da ricongiungere → 8.737,50 €;
- N°2 familiare da ricongiungere → 11.650 €;
- N°3 familiare da ricongiungere → 14.562,50 €;
- N°4 familiare da ricongiungere → 17.475 €;
- N°5 familiare da ricongiungere → 20.387,50 €;
- N°6 familiare da ricongiungere → 23.300 €.
Per approfondire puoi dare uno sguardo alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010 (http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-Le-risorse-economiche-vanno-valutate-caso.html#.WktgZ9_ibIU ).
Se il familiare da ricongiungere è un ultrasessantacinquenne è necessario stipulare un’assicurazione sanitaria che non abbia scadenza e copra i rischi di infortunio, maternità e malattia. Dato che la normativa in merito è in fase di definizione, è sufficiente presentare una dichiarazione d’impegno a sottoscrivere una polizza, la quale, andrà poi sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico dell’Immigrazione.
Ricorda: le assicurazioni sono molto reticenti a stipulare questo genere di polizze.
L’alloggio deve essere conforme ai requisiti di idoneità abitativa e ai criteri igienico-sanitari. Gli uffici del comune dove risiedi si occupano di rilasciare queste certificazioni.
Documenti utili:
- Copia del contratto di locazione, del contratto di comodato o dell’atto di proprietà dell’alloggio;
- Idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria rilasciata dal Comune;
- Dichiarazione autenticata del titolare d’alloggio attestante il consenso al ricongiungimento (qualora il richiedente sia ospitato);
- Consenso del titolare dell’alloggio nel quale il familiare ricongiunto dimorerà (qualora si tratti di ricongiungimento con un minore avente meno di 14 anni).
Tempistiche
Nullaosta:
Inoltrata la domanda per via telematica, il sistema invia un avviso di avvenuta ricezione recante data e ora. Il sistema convoca poi il richiedente, tramite comunicazione scritta, per la consegna in doppia copia della documentazione attestante i requisiti. Qualora sia tutto in regola, il richiedente riceverà una copia contrassegnata della domanda, da quel giorno, decorrerà il termine per il rilascio del nullaosta.
Lo Sportello unico rilascia il nullaosta entro 180 giorni (6 mesi) dall'invio della tua domanda.
In caso di diniego del nullaosta si può fare ricorso al Tribunale Ordinario del luogo di residenza.
Visto:
Il rilascio del visto invece avviene entro 30 giorni a seguito della presentazione dei documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del paese di residenza, sempre che venga accertata l’autenticità delle dichiarazioni.
Arrivo in Italia:
Entro 48h dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato e conservarne una copia.
Entro 8 giorni è necessario notificare l’arrivo del familiare allo Sportello Unico. In seguito si riceverà una convocazione per ritirare la documentazione necessaria per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari....) o un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Qual è la norma che disciplina quanto detto?
Gli articoli 28 e 29 decreto legislativo n. 286/98 e l'articolo 6 decreto Presidente della Repubblica n. 394/99.
Link utili:
- Ministero dell’Interno:
Modello S1: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods1.pdf
Modello S2: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods2.pdf
Modello S3: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods3.pdf
Modello S4: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods4.pdf
- Manuale-Utente Inoltro telematico della domanda:
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/manuale_utente_ver10-2.pdf
- Prefettura
http://www.prefettura.it/CAGLIARI/multidip/index.htm
http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm
- Questura :
http://questure.poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/cagliari
- Sportello Unico Immigrazione:
MATRIMONIO
Requisiti legali
Se sei un cittadino extracomunitario e hai intenzione di contrarre matrimonio in Italia devi sapere che potrai sposarti solo se sei definito regolarmente soggiornante nel territorio italiano. Il documento che attesta la regolarità del tuo soggiorno è il permesso di soggiorno.
Devi aver inoltre compiuto i 18 anni o avere 16 anni e un’autorizzazione particolare prevista da una deroga all’ articolo 84 del Codice Civile (a seguito di una verifica sulla la maturità fisica dei minori, la fondatezza delle ragioni o la gravità dei motivi).
Per ottenere l’autorizzazione è necessario recarsi coi genitori ai Servizi sociali (http://www.comune.cagliari.it/portale/sociale) del territorio di residenza e sottoporsi ad un’indagine psicologica e sociale e compilare una domanda da inoltrare al Tribunale per i Minori.
Documentazione necessaria:
- Certificato di nascita;
- Certificato di stato libero;
- Domanda di autorizzazione al matrimonio;
- Eventuale certificato di gravidanza;
- Ricevuta dei versamenti per atti giudiziari.
Per la domanda al Tribunale è richiesto il versamento per il Contributo unificato per spese atti giudiziari (come previsto dal DPR 126/2001). La modulistica e i bollettini, per i versamenti per il Contributo unificato per spese atti giudiziari, sono reperibili presso i Servizi sociali.
Gravidanza
Il riconoscimento della filiazione naturale (che comprende una serie di diritti e di doveri) può avvenire anche a 16 anni nonostante il minore non contragga matrimonio, l’art. 250 del Codice Civile infatti tutela i figli naturali nel caso in cui i genitori, minorenni, non possano sposarsi.
Qual è la norma che disciplina quanto detto?
- L’articolo 116 del Codice Civile che ha però subito una modifica in senso restrittivo (cd. Pacchetto sicurezza 15 luglio del 2009 n.94);
- L’articolo 84 del Codice Civile;
- L’articolo 250 del Codice Civile;
- Il DPR 126/2001;
- Importanti anche gli articoli 20,27,28 della legge del 31 maggio 1995 n.218;
- L’articolo 66 del DPR del 3 Novembre 2000 n.396.
Dove?
Il matrimonio deve essere celebrato in comune previa prenotazione.
(https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/prenot_sala_matr.page )
Per avere informazioni:
Ufficio di Stato Civile- Ufficio Matrimoni- Cagliari- Piazza Alcide De Gasperi 2, piano 2,
Ufficio di Stato Civile Municipalità di Pirri – Via Riva Villasanta 35.
Come fare?
Le informazioni utili relative al Comune di Cagliari si trovano a questo link:
http://www.comune.cagliari.it/portale/demografici/at13_matrimoni
- Richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del tuo comune di residenza;
(http://www.comune.cagliari.it/portale/demografici/at13_matrimoni_dettaglio?contentId=SCH100600 )
Le pubblicazioni attestano che il matrimonio si può svolgere senza problemi e vengono affisse all’Albo Pretorio del comune, nel quale restano esposte per 8 giorni. Il matrimonio può essere celebrato decorsi 3 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni e non oltre 180 giorni.
Per cittadini stranieri e comunitari non domiciliati né residenti non si effettuano le pubblicazioni; quindi il matrimonio può essere subito celebrato.
- Richiedere il nullaosta al proprio paese (rilasciato dall’autorità competente);
Il nullaosta è un documento che devi procurarti e che attesta che il matrimonio può svolgersi senza alcun problema.
Il nullaosta deve indicare: le generalità del futuro sposo, lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. Nel caso il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre produrre anche l'atto di nascita tradotto e legalizzato con l'indicazione delle generalità dei genitori.
Seguendo la convenzione di Ginevra (28 luglio 1951) i rifugiati politici e gli apolidi non devono presentare il nulla-osta ma una certificazione attestante la propria condizione.
- Tradurre e legalizzare il nulla-osta.
Ricorda: Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti, sia in sede di pubblicazione che in sede di celebrazione del matrimonio, da un interprete.
Ricorda: in Italia la poligamia è un reato (art. 556 del Codice Penale) http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-i/art556.html