Sportello Assistenza Migranti e Rifugiati

SAMR, Sportello Assistenza Migranti e Rifugiati è il progetto di servizio civile nazionale promosso dal Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna che prevede il coinvolgimento di 4 volontari nelle attività di supporto alle fasce deboli della popolazione immigrata. Il progetto di servizio civile si propone il raggiungimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi:

  • Accompagnare i migranti nel processo tortuoso di accesso alle procedure amministrative e pratiche burocratiche necessarie per l’inserimento regolare nel paese di accoglienza. Il servizio di advocacy, inteso come complesso di “azioni di tutela e affiancamento” dei migranti nel processo di inserimento nella società sarda, vuole favorire la sostenibilità della vita di una comunità e di un territorio sia dei migranti che di accoglienza, per contribuire all’eliminazione delle cause di disagio sociale.
  • Limitare le difficoltà relative all’accoglienza di richiedenti asilo e facilitare l’accesso alle procedure di regolarizzazione, fornendo loro tutti gli strumenti legali e conoscitivi.
  • Consentire il confronto diretto tra migranti e popolazione locale, sia attraverso un vero e proprio sportello di front-office e sia attraverso un forum online che consentirà di porre domande e quesiti di qualsiasi natura, tale strumento consentirà di abbattere le barriere culturali e i fenomeni di diffidenza grazie al filtro della rete, sull’esempio del successo dei social forum.

Lo sportello dovrà supportare i beneficiari nelle seguenti attività:

  • Pratiche per la richiesta e rilascio di visti;
  • Pratiche per la concessione dello status di rifugiato;
  • Pratiche per le richieste di ricongiungimenti familiari e/o pratiche matrimoni misti;
  • Pratiche di permanenza, rinnovo permessi;
  • Pratiche per la richiesta della cittadinanza;
  • Supporto nella ricerca di un’abitazione, cercando di assistere i migranti che incontrano difficoltà nel trovare un alloggio attraverso una corretta informazione sulle modalità di godimento del bene casa.
  • Pratiche per accedere all’assistenza sanitaria italiana;
  • Diffusione di materiale informativo e modulistica;
  • Attività di mediazione culturale e linguistica, finalizzata a semplificare i rapporti fra migranti e cittadini.
Richiesta e rilascio visti

RICHIESTA E RILASCIO VISTO

A chi è rivolto?

Se provieni da uno dei Paesi che non applicano integralmente l’Acquis di Schengen (*) per fare legalmente ingresso in Italia hai l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti
(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm).

Se sei interessato a soggiornare in Italia puoi richiedere un visto in base a:

  • Paese di residenza;
  • Motivi della visita;
  • Durata del soggiorno.

Ricorda: il visto non ti viene necessariamente rilasciato, è a discrezione delle autorità!

 

Come fare?

 

In caso di necessità, in Sardegna ci sono degli uffici (ad esempio CGIL ) che possono aiutarti nella compilazione del modulo necessario alla richiesta del visto (scaricabile al seguente link ), ma non esiste un ufficio che possa procedere al rilascio del visto vero e proprio. Il visto può essere rilasciato unicamente dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del tuo paese di origine, dove:

  • Devi presentare la domanda per iscritto, su apposito modulo in unica copia, compilata in ogni sua parte, firmata da te e non dimenticare di allegare una fototessera. La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri per mezzo della sua rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente per il tuo luogo di residenza;
  • Rivolgiti alla rappresentanza diplomatico-consolare del tuo pase d’origine (Clicca qui per trovare l’ambasciata o il consolato di riferimento http://vistoperitalia.esteri.it/home/it), per comunicare i motivi del tuo soggiorno.

Link internet di riferimento:

  • Devi assolutamente documentare il motivo del soggiorno;
  • Devi disporre di mezzi sia per mantenerti durante il soggiorno sia per rientrare nel tuo paese di origine.

(esempi: titoli di proprietà di beni immobiliari del richiedente, se posseduti, estratti conto bancari, carte di credito, traveller’s cheque e buste paga, se disponibili, attestazione d’impiego per i lavoratori dipendenti, attestazione d’impiego per i lavoratori autonomi, presentare il certificato di pensione, se pensionati e, qualora il richiedente non svolga alcuna attività lavorativa sarà necessario dimostrare l’esistenza di altre fonti di reddito).

 

Qual è la norma?

 

Direttiva sulla definizione mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, 1 Marzo 2000. ( http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/mezzi_finanziari ).

 

Cosa dice in merito?

 

Visti di breve durata: (fino ai 90 giorni)

  • VTL “Visto a Territorialità Limitata” (tipo C), valido ESCLUSIVAMENTE per il territorio dello Stato di rilascio o eccezionalmente per il territorio di più Stati membri, ma non per tutti (http://vistoperitalia.esteri.it/obblighidoveri/it );
  • VTA “Visto di Transito Aeroportuale”, valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.

Visti di Lunga Durata: (da 91 a 365 giorni)

  • Visto per motivi di studio/formazione, ti consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, ma a tempo determinato in base all'art.39, Decreto Legislativo n.286/98 e succ. mod., T.U. Immigrazione e all'art.46, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, tirocini formativi, attività culturali e di ricerca avanzata (http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1358&id_categoria=86 );
  • Visto per ricongiungimento familiare Il visto è rilasciato alle categorie di familiari:
    1. coniuge non legalmente separato;
    2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli (art.29, comma 2, T.U.);
    3. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
    4. figli maggiorenni a carico, che in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, non possano mantenersi. Un caso particolare è quello del genitore naturale che viene ricongiunto dal figlio minore regolarmente soggiornante in Italia. Al genitore naturale è rilasciato un visto di ingresso per tale motivo, salvo che si tratti di persona espulsa o che deve essere espulsa o che sia segnalata come pericolosa (http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1353&id_categoria=86);
  • Visto per motivi di lavoro, determinato o indeterminato, ti consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, se sei chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig);
  • Visto per motivi di lavoro autonomo, che ti consente l’ingresso se intendi esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato (http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/visto-e-permesso-soggiorno).

(*) I Paesi che applicano integralmente l’Acquis Schengen sono : Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

 

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Status rifugiato

CONCESSIONE STATUS RIFUGIATO

 

Chi è il rifugiato?

 

Una persona che ha paura di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine e ottiene la protezione internazionale.

La richiesta di protezione internazionale può essere fatta da chiunque abbia subito o abbia il timore di subire violenze, persecuzioni, minacce e, in generale, violazioni dei propri diritti fondamentali nel proprio Paese di origine per motivi di appartenenza etnica, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale (in base, ad esempio a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione), opinione politica, se il tuo Paese è coinvolto in un conflitto armato internazionale o in un conflitto armato interno e/o se in caso di rientro nel tuo Paese rischi di essere condannato/a, ucciso/a o torturato/a o di subire un trattamento inumano o degradante cioè sono violate la tua libertà e la tua dignità.

Prima di essere riconosciuto a tutti gli effetti Rifugiato, nella fase di inoltro e valutazione della richiesta si parla di Richiedente Asilo.

Ricorda: La povertà e/o la tua volontà di cercare lavoro in Italia non sono motivi validi per poter chiedere protezione internazionale.

 

Qual è la norma che se ne occupa?

 

 Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

 Il Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (reso esecutivo in Italia con Legge 14 febbraio 1970, n. 95).

 

Cosa si intende per persecuzione?

 

  • Le minacce alla vita;
  • La tortura;
  • Le privazioni della libertà personale;
  • Le violazioni dei diritti umani.

Ricorda: Puoi essere riconosciuto rifugiato anche se hai motivi per temere che, in caso di rimpatrio, saresti esposto ad un serio rischio di persecuzione.

 

Come fare?

 

Puoi fare domanda sempre e in qualsiasi momento anche se sei uno straniero che ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare e non hai documenti.

La richiesta si fa:

  • Manifestando la tua volontà ovvero, dicendo o scrivendo in qualsiasi lingua da te conosciuta una dichiarazione con la quale esprimi la tua volontà a richiedere la protezione internazionale, spiegando in breve perché sei in pericolo.

Dovrai:

  • Motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave;
  • Presentare la domanda presso la Polizia di frontiera o la Questura, (La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell’appuntamento per la verbalizzazione).

Ricorda: Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda e nessuno può impedirti di fare la richiesta!

In seguito dovrai:

  • Formalizzare la domanda con il modello C3 (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Modello_C3.pdf ) (secondo la legge il C3 andrebbe fatto entro una settimana dal giorno in cui ti presenti in Questura in realtà i tempi di attesa sono molto più lunghi, anche 3-4 mesi);
  • Ottenere il permesso di soggiorno temporaneo come Richiedente Asilo (che dura 6 mesi e che dà la possibilità di lavorare già dopo 60 giorni);
  • Fare il colloquio (audizione) presso la Commissione Territoriale, che decide se sarai considerato rifugiato, titolare di protezione sussidiaria, se ti sarà rilasciata la protezione umanitaria o se riceverai il diniego (qualora tu riceva il diniego hai 30 giorni per poter fare ricorso).

Il tempo d'attesa prima di incontrare la commissione è indefinito, di solito va dai 6 ai 12 mesi e dipende dalla commissione e da quanti richiedenti asilo sono in attesa di convocazione.

Ricorda: Dal momento in cui hai un permesso per richiesta di protezione internazionale sei obbligato/a a rimanere nel territorio italiano fino a quando non viene esaminata la tua richiesta. La richiesta di protezione internazionale è individuale (e vale anche per i figli minori presenti in Italia).

 

Quali sono i tuoi diritti?

 

  • Rimanere in Italia fino a quando la tua richiesta non sarà valutata;
  • Essere accolto in un centro per richiedenti asilo;
  • Avere un mediatore socio-culturale per chiedere informazioni sulla tua situazione;
  • Contattare l’UNHCR e le varie ONG;
  • Ricevere il codice fiscale con il quale ti potrai iscrivere al Sistema Sanitario Nazionale per avere accesso alle cure;
  • Poter studiare;
  • Aver accesso ai servizi Inps;
  • Avere diritto al titolo di viaggio (documento equivalente al passaporto);
  • Poter lavorare (come autonomo o dipendente) o aver accesso al pubblico impiego.

Non puoi beneficiare dello status di rifugiato se: 

  • Hai commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;
  • Hai commesso un crimine grave di qualsiasi tipo al di fuori del paese di accoglienza e prima di essere ammesso in qualità di rifugiato;
  • Ti sei reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite;
  • Sei considerato un pericolo per la sicurezza e l’ordine dello Stato la sua domanda non sarà riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata.

 

Cessazione status:

 

Le clausole di cessazione costituiscono eccezioni rispetto alla regola generale e, al pari delle clausole di esclusione, debbono, dunque, essere interpretate in modo restrittivo. La loro applicazione, pertanto, richiede valutazioni complesse ed accurate del singolo caso, con particolare attenzione alla situazione personale dell’interessato.

Lo status di rifugiato è mantenuto fino a quando l’interessato non si trovi in uno dei sei casi di cessazione dello status previsti dall’art.1 sezione C, paragrafi da 1 a 6 della Convenzione di Ginevra:

  • Qualora tu abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
  • Qualora tu, avendo perduto la cittadinanza, la riacquisisca volontariamente;
  • Qualora tu abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui hai acquisito la cittadinanza;
  • Qualora tu sia tornato volontariamente a stabilirti nel paese che avevi lasciato o fuori del quale vivevi per timore di essere perseguitato;
  • Qualora tu, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali eri stato riconosciuto come rifugiato, non puoi continuare a rifiutare di avvalerti della protezione del paese di cui hai la cittadinanza;
  • Qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali avevi ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, tu sia in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

Le ipotesi di cessazione dello status di rifugiato sono disciplinate anche dall’art. 9 D.lgs. 251/07 e successive modifiche, in attuazione della Direttiva 83/2004/CE e successive integrazioni. 

 

Tempistiche

 

L’esame della domanda dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi. Nel caso in cui la domanda risulti palesemente fondata, o nel caso in cui la domanda sia presentata da una persona che rientra tra le categorie vulnerabili, o da un richiedente trattenuto, la domanda è esaminata in via prioritaria.

Qualora tu riceva il diniego hai 30 giorni per presentare ricorso, rivolgendoti ad un avvocato. Nel caso si tratti di procedura accelerata, per manifesta infondatezza, avrai solo 15 giorni, sempre che il diniego sia stato notificato dalla Questura. Il nuovo decreto legge di febbraio 2017 ha reso più difficile la procedura di ricorso eliminando un grado di giudizio e quindi la possibilità di presentare appello contro il primo diniego del Tribunale, sarà possibile solo fare ricorso alla Cassazione.

Il permesso di soggiorno per asilo politico ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 5 anni ed è anch’esso rinnovabile. Viene concesso a coloro che non possono dimostrare una persecuzione personale ma hanno il fondato timore di esserne vittime al loro rientro in patria.

Il permesso per motivi umanitari ha una durata variabile dai 6 mesi ai 2 anni ed è rinnovabile fino a quando perdura la situazione che ne ha motivato il rilascio.

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Permesso di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Cos’è il permesso di soggiorno?

 

Il permesso di soggiorno è il documento che autorizza la tua presenza sul territorio italiano e ne documenta la regolarità. Deve riportare la stessa motivazione specificata nel visto d’ingresso.

Lo devi richiedere se:

  • Provieni da un paese extraeuropeo;
  • Non hai una nazionalità.

Quando si richiede?

La Legge n. 161 del 2014, ha stabilito che sei tenuto a dichiarare la tua presenza al questore entro il termine di 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato.

 

Come si richiede ?

 

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • Il modulo di richiesta;
  • Il passaporto, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • Una fotocopia del documento stesso;
  • Quattro foto formato tessera, identiche e recenti;
  • Una marca da bollo da euro 16,00;
  • La documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
  • Il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200. (http://sportelloimmigrazione.it/richiedi-documenti/permesso-di-soggiorno.html)

 

Dove si richiede e si rinnova?

 

Questura:

Per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno puoi presentare la domanda presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della città in cui ti trovi, dove ti consegneranno una copia della richiesta con la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso.

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero.

Uffici postali:

Dovrai ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, dovrà presentare la seguente documentazione:

  • Passaporto (in corso di validità), ai fini dell’identificazione;
  • Ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell'importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
  • Fotocopia in formato A4 del documento di riconoscimento;
  • Fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni. (http://sportelloimmigrazione.it/richiedi-documenti/permesso-di-soggiorno.html)

Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali. Dopo la consegna della documentazione prevista, ti verrà rilasciata una lettera contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento in Questura.www.portaleimmigrazione.it

http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=ITkb

 

Quanto costa ?

 

I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono:

  • euro 16,00 di marca da bollo;
  • euro 30 all’operatore dell’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
  • euro 30,46 per il costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni;
  • Versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:

  • Stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • Figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • Stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
  • Richiesta di asilo.

Durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza deve chiedere il rinnovo al Questore della provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

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Cittadinanza

CITTADINANZA

 

La cittadinanza è un diritto

 

Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione del tuo interesse a ottenerla, bensì dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accoglierti come nuovo cittadino. 

Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto, condizionato unicamente dall’ eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente (http://www.meltingpot.org/Commento-al-decreto-del-Ministero-dell-Interno-del-7.html#.Wk3369_ibIU )

 

Quali sono i casi che ti permettono di poter ottenere la cittadinanza italiana?

 

  • Nascita Se sei figlio di almeno un cittadino italiano, se sei nato in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
  • Riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la tua minore età;
  • Adozione Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;
  • Acquisto volontario Se sei discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, in presenza di determinati requisiti (svolgendo, ad esempio, servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana (http://www.meltingpot.org/Commento-al-decreto-del-Ministero-dell-Interno-del-7.html#.Wk3369_ibIU);
  • Matrimonio Dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia, successivi al matrimonio. Gli anni di attesa possono diminuiti a uno, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

Quando puoi richiederla?

 

Se hai sposato un/a cittadino/a italiano/a e convivi e risiedi in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se sei residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi. In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo. Il vincolo matrimoniale deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda (http://www.meltingpot.org/Matrimonio-Tutti-i-documenti-utili.html#.WlSb29_ibIU) .

 

La documentazione necessaria e invio della domanda

 

A partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare la domanda: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei. Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda e ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).
Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece a https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp. I documenti necessari sono:

  • Estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, completo di tutte le generalità;
  • Certificato penale del tuo Paese di origine (e degli ulteriori Paesi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato;
  • Titolo di soggiorno;
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
  • Eventuale certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
  • Copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso cui è stato trascritto.

Potranno essere autocertificati:

Scarica il modulo x l’autocertificazione

  • Certificato storico di residenza, attestante la residenza legale da almeno due anni in Italia dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (la metà in presenza di figli anche adottati);
  • Data del primo ingresso in Italia;
  • Data di naturalizzazione se non sei cittadino italiano dalla nascita (importante perché da tale data si calcolano i 2 anni, necessari per poter presentare la domanda, ridotti a uno in presenza di figli);
  • Stato di famiglia attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati.

Procedura e tempistiche:

I tempi previsti per la procedura sono di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, dopodiché hai 6 mesi di tempo per prestare giuramento presso il comune di residenza.

Per naturalizzazione (residenza)à Se risiedi legalmente in Italia da 10 anni.

La cittadinanza per residenza:

E’ possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito cittadinanza.interno.it.

Chi può richiederla:

Se risiedi in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.

 

Come richiedere la documentazione necessaria?

 

A partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico della domanda di cittadinanza, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare tale istanza: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei.

Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).

Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegati invece a (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp).

La documentazione da allegare alla domanda:

  • Estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità. Questo documento non scade (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del marito, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine;
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
  •  Certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza). Questo certificato scade dopo sei mesi dalla data della legalizzazione. NON è necessario se sei già stato legalmente residente in Italia prima del compimento dei 14 anni) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine;
  •  Titolo di soggiorno, certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide, eventuale attestato di iscrizione anagrafica se sei cittadino comunitario.

Possono essere autocertificati

Scarica il modulo x l’autocertificazione

  • Stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
  • Data di primo ingresso in Italia;
  • Certificato di residenza di tutti i comuni nei quali sei stato residente;
  • Redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730). I redditi possono essere riferiti all’intero nucleo familiare e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell’iter;
  • Marca da bollo da 16.00 euro.

 

Legalizzazione dei documenti

 

I documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità:

  • Autorità diplomatica o consolare italiana presente nel tuo Stato di origine;
  • Autorità diplomatica o consolare del tuo Paese di origine presente in Italia;
  • Traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo originale;
  • Se nato in territorio italiano da genitori stranieri Risiedendo legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Se hai ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni in Italia puoi dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non lo vieti.

 

Dove presentare la domanda?

 

La domanda deve essere presentata all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Documentazione:

La veridicità dei documenti al fine di comporre la domanda dovrà essere fatta dagli uffici del comune. I documenti necessari sono:

  • Documento di identità in corso di validità;
  • Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno potrai presentare la documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
  • Copia integrale dell’atto di nascita;
  • Certificato storico di residenza (in caso di iscrizione anagrafica tardiva presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici);
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

Tempistiche:

La normativa prevede un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni.

Per ricevere un aiuto nella compilazione della domanda per la richiesta della cittadinanza italiana puoi rivolgerti a un patronato, CAF o sindacato più vicino a te.

RICORDA: La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato.

 

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Servizi abitativi

SERVIZI ABITATIVI

 

A chi è rivolto?

 

Se sei un cittadino extracomunitario titolare dello status di protezione sussidiaria o di rifugiato, puoi partecipare ai bandi di gara per l’attribuzione degli alloggi pubblici, al pari di un cittadino italiano.

 

Di cosa si tratta?

 

La legge italiana ti garantisce di poter avere una casa anche se ti trovi in una situazione economica di difficoltà. Anche i cittadini italiani che non possiedono una casa propria possono ricorrere all’Edilizia Residenziale Pubblica.

 

Cos’è l’Edilizia Residenziale Pubblica?

 

E’ un insieme di alloggi di proprietà dello Stato che vengono dati alle persone più bisognose, gratuitamente o dietro il pagamento di un canone d’affitto ridotto.

 

Come fare?

 

Per ottenere l’alloggio devi inoltrare la domanda seguendo le indicazioni dei bandi di assegnazione pubblica.

Competente in materia è l’Ufficio per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Ufficio Urbanistica) del comune in cui risiedi.

Ufficio E.R.P Comune di Cagliari:

(http://old.comune.cagliari.it/portale/it/alloggi_comunali__erp.page;jsessionid=FEC2350C85E807AB627679B54EE761A4 )

 

Requisiti:

 

Per avere diritto all’alloggio devi:

  • Essere titolare di un permesso di soggiorno almeno biennale oppure essere titolare di un permesso di soggiorno UE;
  • Essere iscritto alle liste di collocamento;
  • Essere un lavoratore Subordinato;
  • Essere un lavoratore Autonomo (per esserlo hai bisogno di un permesso di soggiorno valido, e di aprire la partita IVA).

 

Ricorda: lo Stato deve garantirti il trattamento più favorevole possibile in base alle sue possibilità ed alle tue esigenze! 

Per i richiedenti asilo sono previsti alloggiamenti temporanei nel periodo durante il quale vengono esaminate le domande di protezione internazionale.

Se sei un richiedente asilo e non hai le risorse economiche per sostenere te e la tua famiglia potrai essere ospitato in strutture come i CARA, gli SPRAR e i CPSA

 

Qual è la norma che disciplina quanto detto?

 

La Norma che disciplina quanto detto:  

 

Link utili:

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Richiesta Informazioni
Assistenza Sanitaria

ASSISTENZA SANITARIA

 

A chi è rivolto?

Se sei un cittadino extracomunitario hai diritto all’ assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento al pari di un italiano. Ti consigliamo di iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

 

Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N?

  • I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
  • I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi; i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

 

 

Dove ci si iscrive?

 

Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui risiedi (indicata nel permesso di soggiorno). Nel caso tu vivessi a Cagliari, la Asl alla quale puoi fare riferimento, si trova in via Romagna 16, padiglione D (http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=19143&v=2&c=2989). Inoltre potresti far riferimento al Poliambulatorio di viale Trieste, 37 ( http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=7964&v=2&c=286)  sempre munito di:

 

 

Che validità ha l’iscrizione?

 

  • L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno;
  • La puoi rinnovare presentando alla ASL la documentazione che prova la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno.

 

 

A cosa hai diritto?

 

Hai diritto a: un “Tesserino sanitario personale”, che ti dà diritto a visite mediche generali e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.

 

 

Se non sei iscritto al S.S.N

 

Se sei regolarmente soggiornante e non rientri tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., ti sono concesse due possibilità:

RICORDA: L’iscrizione non è possibile se sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura. (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2523&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto).  In questo caso le prestazioni sanitarie ti saranno garantite dietro pagamento all’ASL delle tariffe previste per legge, che possono cambiare a seconda della Regione in cui ti trovi. ( http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Assistenza_sanitaria_per_cittadini_stranieri-4940.htm ).

A - Puoi ottenere l’iscrizione se:

  • Hai un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (con l’eccezione se hai un permesso di studio);
  • Sei iscritto, insieme ai tuoi familiari, negli elenchi degli assistibili dell’ASL di residenza o, nei casi di prima iscrizione, di domicilio indicato sul tuo permesso di soggiorno;
  • Non possiedi le risorse economiche sufficienti: ti saranno comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o essenziali, per malattia o infortunio e i programmi di medicina preventiva (per es. vaccinazioni), nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati.

B - Assicurarti contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità con la stipula di una polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

RICORDA: hai diritto a ricevere le cure mediche anche se non hai le risorse economiche necessarie!

 

E chi non ha il permesso di soggiorno?

 

Se non sei in regola con le norme sull'ingresso e sul soggiorno non preoccuparti, hai diritto comunque alle cure urgenti nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

Di cosa hai bisogno?

  • Un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato da qualsiasi ASL, valido sei mesi ma rinnovabile. (Per ottenerlo devi dichiarare: le tue generalità e di non possedere risorse economiche sufficienti). Con il tesserino hai diritto a: assistenza sanitaria di base, ricoveri e cure urgenti.

RICORDA: L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità.

 

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Mediazione linguistica e culturale

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

 

Chi è?

 

Il mediatore è figura ponte in grado di “agevolare i rapporti fra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”.

Il mediatore è un intermediario e quindi si occupa di risolvere problemi legati all’incapacità di comunicare.

Il mediatore deve essere imparziale, neutrale e mantenere riserbo sui contenuti del vostro colloquio (http://www.mediatoreinterculturale.it ) .

 

Esistono varie tipologie di mediatore:

  • Mediatori culturali: sono solitamente cittadini stranieri residenti da tempo in Italia, perfettamente integrati, che svolgono un’attività di mediazione per l’etnia nativa;
  • Mediatori linguistici: sono professionisti laureati che operano nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • Mediatori interculturali: sono cittadini stranieri, residenti da tempo in Italia che possiedono uno specifico percorso di formazione;
  • Mediatori linguistico-culturali: si occupano di agevolare nei vari ambiti la comunicazione tra un’etnia minoritaria e le istituzioni.

RICORDA: il mediatore non si occupa di risolvere conflitti ma col suo aiuto si possono tuttavia risolvere alcuni malintesi!

 

 

A chi è rivolto?

 

Se sei una persona proveniente da un paese straniero e hai bisogno d’aiuto o ti trovi momentaneamente in una situazione di disagio per cause di diverso genere, puoi richiedere l’ausilio di una figura professionale in grado di rispondere ai tuoi bisogni: il mediatore.

Hai diritto a ricevere l’assistenza da parte del mediatore in diversi contesti, ambiti e situazioni lavorative e non:

  • Ambito sanitario (Ospedale, ASL);
  • Ambito Giuridico (Questura, Carcere, Tribunale);
  • Ambito Sociale (Servizio Sociale del Comune, Servizio Sociale delle ASL);
  • Ambito Lavorativo (Ufficio di Collocamento);
  • Ambito Scolastico (Asilo nido, Scuola).

 

Come fare?

 

Per ricevere l’aiuto del mediatore devi recarti presso l’Ufficio Immigrazione della tua provincia o, qualora la tua provincia ne sia sprovvista, presso associazioni di volontariato, culturali, di immigrati e di tutela.

Se hai bisogno di un mediatore in campo sanitario rivolgiti:

 

Qual è la norma?

 

La norma che disciplina quanto detto è: Art. 42 comma I, D.L.vo 286/1997, Testo Unico sull’immigrazione https://www.brocardi.it/testo-unico-immigrazione/titolo-v/capo-iv/art42.html http://www.sardegnamigranti.it/index.php?xsl=1838&s=25&v=9&c=9611&es=427... .  Anche il piano annuale per l’immigrazione fornisce delle linee guida in materia.

 

Link utili:

 

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Bambino Migrante Crisi

TUTORE VOLONTARIO

Chi è?

Il tutore volontario è un privato cittadino che sceglie di diventare rappresentante legale di un minore straniero non accompagnato che non ha degli adulti di riferimento nel territorio italiano affinché possa vedere tutelati i suoi interessi, sviluppare le sue potenzialità e veder garantite la sua salute. Tra i compiti del tutore sono comprese anche la presa in carico domiciliare ed economica del minore.

La figura è nata per dare un’assistenza concreta ai numerosi minori non accompagnati che arrivano nel territorio italiano. L’obiettivo è quello di promuovere una “genitorialità sociale” coinvolgendo direttamente la comunità. La tutela cessa con il compimento della maggiore età.

A chi è rivolto?

La figura del tutore è rivolta a quei minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per vari motivi nel territorio dello Stato Italiano e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2 Legge 47/2017).

L’83% dei minori non accompagnati ha un’età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d’Avorio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Quali sono i compiti del tutore?

I compiti del tutore sono vari, tra questi vi sono:

  • Presentare la richiesta di soggiorno per il minore o l’eventuale richiesta di asilo politico, protezione umanitaria, protezione sussidiaria;
  • Partecipare alle fasi di identificazione del minore;
  • Deve essere sentito in caso di rimpatrio volontario o assistito;
  • Chiedere l’avvio delle procedure per il ricongiungimento familiare e le indagini familiari ad esso collegate;
  • Informare il minore dei suoi diritti nel caso in cui si trovi coinvolto in un procedimento giurisdizionale (avere diritto ad un difensore di fiducia, avere diritto di avvalersi del patrocinio gratuito);
  • Richiedere che venga applicato il trattato di Dublino III qualora vi siano le condizioni;
  • Rapportarsi con gli assistenti sociali, le comunità o le famiglie affidatarie;
  • Svolgere attività di contatto e rappresentanza in ambito scolastico/ formativo del minore;
  • Occuparsi dell’iscrizione del minore al sistema sanitario nazionale;
  • Prestare il consenso informato per quanto riguarda decisioni e interventi sanitari;
  • Monitorare le scelte di accoglienza;
  • Richiedere un programma specifico se il minore in questione è vittima di tratta.

 

 

Come fare?

Per diventare tutore è necessario:

Struttura del corso: (http://garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Moduli%20formativi.pdf);

  • Essere inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale minorile competente per la regione di residenza o domicilio;

La nomina avviene per mano del giudice che seleziona un tutore volontario per ogni minore attingendo i nomi dall’elenco.

Normativa:

  1. Puntare alla creazione di un sistema organico e specifico di accoglienza promuovendo e privilegiando l’affido familiare rispetto alla permanenza nelle strutture;
  2. Garantire standard omogenei per l’identificazione e l’accertamento dell’età, servendosi dei mediatori culturali durante i colloqui coi minori;
  3. Proteggere l’interesse del minore tramite regole più chiare che disciplinano la nomina dei tutori, una maggiore attenzione ai ricongiungimenti familiari, il passaggio di competenza per il rimpatrio al tribunale dei minori e limitando il ricorso a due tipi di permesso di soggiorno (per minore età e per motivi familiari);
  4. Garantire il diritto alla salute e all’istruzione superando gli impedimenti burocratici ed estendendo la tutela fino al compimento dei 21 anni qualora sia necessario;
  5. Assicurare il diritto all’ascolto e all’assistenza legale per i MSNA nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore;

Link utili:

Rete dei Garanti (http://garanteinfanzia.org/rete-dei-garanti#Sardegna);

Garante per l’infanzia Regione Sardegna (http://consiglio.regione.sardegna.it/garante_infanzia.asp);

EASO (https://www.easo.europa.eu/);

Bando tutore volontario Sardegna

(http://garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf);

Modulo domanda:

(http://garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Tutori%20Volontari_Modello%20Domanda%20AGIA_0.pdf).

 

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Ricongiungimento familiare

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

A chi è rivolto?

 

Se sei un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, ovvero hai un permesso di soggiorno CE o un altro permesso di durata non inferiore ad un anno, puoi richiedere il ricongiungimento familiare.

 

Permessi validi al fine dell’inoltro della domanda:

  • Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo di durata non inferiore ad un anno;
  • Permesso per asilo politico;
  • Permesso per protezione sussidiaria;
  • Permesso per motivi di studio o per motivi religiosi;
  • Permesso per motivi familiari;
  • Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Permesso per attesa cittadinanza.

 

Di cosa si tratta?

 

Il ricongiungimento familiare ti permette di ritrovare l'unità familiare perduta a seguito del tuo spostamento verso un altro paese.

 

Ricorda: chiedere il ricongiungimento familiare è un tuo diritto e, nello specifico, il Diritto all'Unità familiare esiste per tutelarti e permetterti di fare domanda per il ricongiungimento.

 

Chi è il Familiare?

 

Per familiare si intende:

 

  • Tuo marito o tua moglie (non legalmente separato, di età non inferiore ai 18 anni, e non sposato con un/un altro/a regolarmente soggiornante);
  • Il tuo compagno (se per lo Stato in cui risiedi le unioni civili a livello legale sono parificate al matrimonio);
  • Figli minorenni (se sei tu ad occupartene e se essi non sono sposati o economicamente indipendenti);
  • Figli maggiorenni, qualora non possano mantenersi da soli o abbiano un’invalidità del 100%;
  • Genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli per gravi e documentati motivi non possano mantenerli;
  • Tuo padre, tua madre, il tuo tutore o gli ascendenti diretti di primo grado, qualora tu sia un minore non accompagnato.

 

E’ necessario certificare il rapporto di parentela.

Se la certificazione è stata presentata in patria, dal familiare col quale ci si vuole ricongiungere essa va tradotta, legalizzata e validata dall’ autorità consolare italiana del paese di provenienza o appartenenza dello straniero.

NB: Nel caso ci siano dei dubbi sull’autenticità del legame di parentela possono essere richiesti degli accertamenti (esame DNA a carico dell’interessato a meno che non si tratti di un titolare dello status di protezione sussidiaria).

  • Certificato dello stato di parentela: in caso di ricongiungimento col coniuge al fine di dimostrare che non esiste un altro coniuge;
  • Certificato di matrimonio del genitore: in caso di ricongiungimento con quest’ultimo per verificarne l’esistenza nel territorio nazionale e il fatto che non abbia un altro coniuge.

 

Come fare?

 

Per ottenere il ricongiungimento familiare devi rivolgerti a:

 

  • Sportello Unico per l'immigrazione (della Prefettura del luogo in cui risiedi) verifica che tu abbia i requisiti per il nullaosta (reddito, alloggio, titolo di soggiorno);
  • Rappresentanza consolare verifica che tu abbia i requisiti per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela e altri requisiti).

 

Per richiedere il nullaosta devi inoltrare la domanda per via telematica nel sito del Ministero dell'Interno ( https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp ).

E’ fondamentale che tu abbia il nullaosta, senza di esso non puoi ottenere il visto per il ricongiungimento familiare (http://www.interno.gov.it/it/notizie/stranieri-totalmente-digitale-procedura-ricongiungimento-familiare).

 

Se hai bisogno d’aiuto per la compilazione della domanda puoi rivolgerti all’ INAC, Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini (http://www.inac-cia.it/ ), che si occupa di dare assistenza anche per la compilazione di pratiche di rinnovo, rilascio, aggiornamento e conversione del permesso di soggiorno. La sede di Cagliari è in Via Libeccio 31, 09126 ed è possibile contattare tramite e-mail “ inacsardegna@cia.it” e ai numeri 070 373733- 070 372628.

 

Hai bisogno dei seguenti documenti:

  • Copia del permesso di soggiorno (puoi presentare domanda anche se hai solo la ricevuta di rinnovo del tuo permesso);
  • Marca da bollo di 16,00 €, il cui numero va inserito nel modulo informatico durante la compilazione della domanda. La copia originale della marca da bollo la devi portare allo Sportello Unico;
  • Passaporto del richiedente;
  • Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere.

 

Cosa devi sapere:

 

Dal 17 agosto 2017 la documentazione relativa al reddito e all’alloggio deve essere inviata per via telematica (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/manuale_utente_ver10-2.pdf ).

La documentazione attestante i requisiti dovrà essere presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione.

Nel link sottostante trovi alcune info utili:

(http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/elenco_documenti_per_il_ricongiungimento.pdf )

 

Il reddito deve derivare da fonti lecite, non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale maggiorato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Nel computo del reddito rientrano anche i familiari conviventi purché possano adeguatamente documentarlo.

Se si ricongiungono due o più figli, minori di 14 anni, il reddito minimo richiesto per il 2016 era di 11.650 €, per ogni altro ricongiunto (figli, coniugi o genitori) all’importo 11.650 € bisogna aggiungere 2.912,50 € per ogni persona in più.

 

Ricorda: i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria non devono dimostrare la sussistenza di questo requisito.

 

  • Richiedente → 5.825 € annui;
  • N°1 familiare da ricongiungere → 8.737,50 €;
  • N°2 familiare da ricongiungere → 11.650 €;
  • N°3 familiare da ricongiungere → 14.562,50 €;
  • N°4 familiare da ricongiungere → 17.475 €;
  • N°5 familiare da ricongiungere → 20.387,50 €;
  • N°6 familiare da ricongiungere → 23.300 €.

 

Per approfondire puoi dare uno sguardo alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010 (http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-Le-risorse-economiche-vanno-valutate-caso.html#.WktgZ9_ibIU ).

 

Se il familiare da ricongiungere è un ultrasessantacinquenne è necessario stipulare un’assicurazione sanitaria che non abbia scadenza e copra i rischi di infortunio, maternità e malattia. Dato che la normativa in merito è in fase di definizione, è sufficiente presentare una dichiarazione d’impegno a sottoscrivere una polizza, la quale, andrà poi sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico dell’Immigrazione.

Ricorda: le assicurazioni sono molto reticenti a stipulare questo genere di polizze.

 

L’alloggio deve essere conforme ai requisiti di idoneità abitativa e ai criteri igienico-sanitari. Gli uffici del comune dove risiedi si occupano di rilasciare queste certificazioni.

Documenti utili:

  • Copia del contratto di locazione, del contratto di comodato o dell’atto di proprietà dell’alloggio;
  • Idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria rilasciata dal Comune;
  • Dichiarazione autenticata del titolare d’alloggio attestante il consenso al ricongiungimento (qualora il richiedente sia ospitato);
  • Consenso del titolare dell’alloggio nel quale il familiare ricongiunto dimorerà (qualora si tratti di ricongiungimento con un minore avente meno di 14 anni).

 

Tempistiche

 

Nullaosta:

Inoltrata la domanda per via telematica, il sistema invia un avviso di avvenuta ricezione recante data e ora. Il sistema convoca poi il richiedente, tramite comunicazione scritta, per la consegna in doppia copia della documentazione attestante i requisiti. Qualora sia tutto in regola, il richiedente riceverà una copia contrassegnata della domanda, da quel giorno, decorrerà il termine per il rilascio del nullaosta.   

 

Lo Sportello unico rilascia il nullaosta entro 180 giorni (6 mesi) dall'invio della tua domanda.

In caso di diniego del nullaosta si può fare ricorso al Tribunale Ordinario del luogo di residenza.

 

Visto:

Il rilascio del visto invece avviene entro 30 giorni a seguito della presentazione dei documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del paese di residenza, sempre che venga accertata l’autenticità delle dichiarazioni.

 

Arrivo in Italia:

Entro 48h dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato e conservarne una copia.

Entro 8 giorni è necessario notificare l’arrivo del familiare allo Sportello Unico. In seguito si riceverà una convocazione per ritirare la documentazione necessaria per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari....) o un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

 

Qual è la norma che disciplina quanto detto?

 

Gli articoli 28 e 29 decreto legislativo n. 286/98 e l'articolo 6 decreto Presidente della Repubblica n. 394/99.

 

Link utili:

 

  • Ministero dell’Interno:

Modello S1: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods1.pdf

Modello S2: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods2.pdf

Modello S3: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods3.pdf

Modello S4: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mods4.pdf

 

 

  • Manuale-Utente Inoltro telematico della domanda:

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/manuale_utente_ver10-2.pdf

  • Prefettura

 http://www.prefettura.it/CAGLIARI/multidip/index.htm

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

 

  • Questura :

 http://questure.poliziadistato.it

 http://questure.poliziadistato.it/cagliari

 

  • Sportello Unico Immigrazione:

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-limmigrazione

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO

 

Requisiti legali

 

Se sei un cittadino extracomunitario e hai intenzione di contrarre matrimonio in Italia devi sapere che potrai sposarti solo se sei definito regolarmente soggiornante nel territorio italiano. Il documento che attesta la regolarità del tuo soggiorno è il permesso di soggiorno.

Devi aver inoltre compiuto i 18 anni o avere 16 anni e un’autorizzazione particolare prevista da una deroga all’ articolo 84 del Codice Civile (a seguito di una verifica sulla la maturità fisica dei minori, la fondatezza delle ragioni o la gravità dei motivi).

Per ottenere l’autorizzazione è necessario recarsi coi genitori ai Servizi sociali (http://www.comune.cagliari.it/portale/sociale) del territorio di residenza e sottoporsi ad un’indagine psicologica e sociale e compilare una domanda da inoltrare al Tribunale per i Minori.

 

Documentazione necessaria:

  • Certificato di nascita;
  • Certificato di stato libero;
  • Domanda di autorizzazione al matrimonio;
  • Eventuale certificato di gravidanza;
  • Ricevuta dei versamenti per atti giudiziari.

Per la domanda al Tribunale è richiesto il versamento per il Contributo unificato per spese atti giudiziari (come previsto dal DPR 126/2001). La modulistica e i bollettini, per i versamenti per il Contributo unificato per spese atti giudiziari, sono reperibili presso i Servizi sociali.

 

Gravidanza

 

Il riconoscimento della filiazione naturale (che comprende una serie di diritti e di doveri) può avvenire anche a 16 anni nonostante il minore non contragga matrimonio, l’art. 250 del Codice Civile infatti tutela i figli naturali nel caso in cui i genitori, minorenni, non possano sposarsi.

 

Qual è la norma che disciplina quanto detto?

 

  • L’articolo 116 del Codice Civile che ha però subito una modifica in senso restrittivo (cd. Pacchetto sicurezza 15 luglio del 2009 n.94);
  • L’articolo 84 del Codice Civile;
  • L’articolo 250 del Codice Civile;
  • Il DPR 126/2001;
  • Importanti anche gli articoli 20,27,28 della legge del 31 maggio 1995 n.218;
  • L’articolo 66 del DPR del 3 Novembre 2000 n.396.

 

Dove?

 

Il matrimonio deve essere celebrato in comune previa prenotazione.

(https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/prenot_sala_matr.page )

 

Per avere informazioni:

Ufficio di Stato Civile- Ufficio Matrimoni- Cagliari- Piazza Alcide De Gasperi 2, piano 2,

Ufficio di Stato Civile Municipalità di Pirri – Via Riva Villasanta 35.

 

Come fare?

 

Le informazioni utili relative al Comune di Cagliari si trovano a questo link:

http://www.comune.cagliari.it/portale/demografici/at13_matrimoni

 

  • Richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del tuo comune di residenza;

(http://www.comune.cagliari.it/portale/demografici/at13_matrimoni_dettaglio?contentId=SCH100600 )

Le pubblicazioni attestano che il matrimonio si può svolgere senza problemi e vengono affisse all’Albo Pretorio del comune, nel quale restano esposte per 8 giorni. Il matrimonio può essere celebrato decorsi 3 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni e non oltre 180 giorni.

Per cittadini stranieri e comunitari non domiciliati né residenti non si effettuano le pubblicazioni; quindi il matrimonio può essere subito celebrato.

 

  • Richiedere il nullaosta al proprio paese (rilasciato dall’autorità competente);

Il nullaosta è un documento che devi procurarti e che attesta che il matrimonio può svolgersi senza alcun problema.

Il nullaosta deve indicare: le generalità del futuro sposo, lo stato libero, la cittadinanza e la         residenza. Nel caso il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre produrre anche l'atto di nascita tradotto e legalizzato con l'indicazione delle generalità dei genitori.

Seguendo la convenzione di Ginevra (28 luglio 1951) i rifugiati politici e gli apolidi non devono presentare il nulla-osta ma una certificazione attestante la propria condizione.

 

  • Tradurre e legalizzare il nulla-osta.

 

Ricorda: Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti, sia in sede di pubblicazione che in sede di celebrazione del matrimonio, da un interprete.

Ricorda: in Italia la poligamia è un reato (art. 556 del Codice Penale) http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-i/art556.html

Per ulteriori informazioni usa il form qui sotto:

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