RICHIESTA E RILASCIO VISTI:

Chi può richiederlo?

Se provieni da uno dei Paesi che non applicano integralmente l’Acquis di Schengen per fare legalmente ingresso in Italia hai l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti.

Quanto costa?

Il rilascio del visto di ingresso è soggetto al pagamento delle spese amministrative per il trattamento della domanda. Il visto nazionale per soggiorni di lunga durata, ovvero superiori a 90 giorni, ha un costo pari a euro 116,00. Tali diritti sono riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda di visto. I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio e per familiari di cittadini UE sono gratuiti.

Con quali tempistiche avviene il rilascio del visto d'ingresso?

Per quanto riguarda il rilascio del Visto Nazionale, la legge stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese di appartenenza, valutata la ricevibilità della domanda e fatti gli accertamenti richiesti in relazione alla tipologia di visto richiesto, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 gg. per lavoro autonomo). Anche in questo caso, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.

Quali sono le cause del diniego?

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla legge, l’autorità diplomatica o consolare comunica, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l’indicazione delle motivazioni per le quali può essere ritirato il visto. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne penali per reati particolari (ad es. reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia) o quando chi lo richiede sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi. Se la persona a cui è rivolto il diniego non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato. Il provvedimento di diniego è motivato e deve essere consegnato a mani proprie dell’interessato.

Come può essere prorogato?

Se si possiede un visto per breve soggiorno (VSU) non si ha alcuna possibilità di prorogare il soggiorno per un periodo di tempo superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di assoluta e provata impossibilità di uscita (es. modifica dell’orario di un volo aereo per cattive condizioni meteorologiche o sciopero, ricovero ospedaliero o malattia grave ed improvvisa che comporti incapacità di viaggiare ecc.). In questi casi sarà la Questura competente per territorio a valutare la situazione e decidere sulla eventuale proroga del visto di ingresso. Il visto nazionale (VN), invece, esaurisce la sua funzione una volta attraversata la frontiera. In questo caso non si può parlare di proroga perché il soggiorno legale sul territorio italiano sarà dimostrato dal possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere rilasciato per il motivo e la durata indicati nel visto.